Art.1 Denominazione
Ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e del D.Lgs 36/ e ss. Mod, è costituita un’Associazione sportiva dilettantistica denominata Associazione Sportiva Dilettantistica Oppidum Sport Cagliari, in breve Oppidum Sport Cagliari ASD d’ora in poi Associazione
Art.2 Sede e durata
La sede dell’Associazione è nel comune di Cagliari
L'organo direttivo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, nonché di istituire filiali, succursali, agenzie e depositi.
Il trasferimento di sede nell’ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria; in tal caso detta modifica può essere disposta anche con delibera del Consiglio Direttivo.
L’Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati secondo le maggioranze indicate nel presente Statuto all’art. 11.
L’Associazione si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, una dichiarazione all’ente affiliante riguardante l’aggiornamento dei dati ai sensi dell’articolo 6.3, D.Lgs. 39/2021, l’aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell’anno precedente.
Art.3 Scopo
L’ Associazione è apolitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro.
L’ Associazione ha per oggetto l’esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica ed in particolare delle seguenti attività sportive:
- discipline sportive acquatiche del nuoto, tuffi, pallanuoto, nuoto sincronizzato, nuoto di fondo, nuoto per salvamento e delle attività ginnico-motorie acquatiche applicative delle prime e può svolgere tutte le altre attività finalizzate agli stessi scopi;
- sport dilettantistici individuali e di squadra disciplinati dagli Organismi sportivi riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e/o dal Comitato Italiano Paralimpico presso i quali intenderà affiliarsi.
L’Associazione può svolgere attività diverse da quelle descritte nel precedente comma a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali e che rispettino i criteri e i limiti fissati dalla legge. Le attività diverse vengono deliberate dall’organo amministrativo nel rispetto di eventuali linee guida indicate all’assemblea degli associati.
Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà infatti:
- svolgere attività ricreativa in favore degli associati
- organizzare a favore degli associati campi estivi per bambini
- costruire o ristrutturare in economia e mediante appalto beni immobili ed impianti sportivi;
- assumere in proprio la gestione di impianti sportivi, ivi compresa la gestione della manutenzione delle
infrastrutture, degli impianti e attrezzature, sia di proprietà, sia in concessione da enti pubblici oppure in
locazione da enti privati, con la possibilità di concedere a terzi l’uso ovvero l’utilizzo, a qualsiasi titolo, anche
parziale o temporaneo;
- gestire servizi accessori agli impianti sportivi quali, a titolo esemplificativo, l’allestimento e la gestione di: bar,
punti ristoro e simili collegati a impianti sportivi, anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative,
ricevimenti, iniziative pubbliche e private in genere, spacci interni di abbigliamento e di accessori sportivi e di
generi affini;
- gestire servizi di riabilitazione fisica e motoria;
- promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi, direttamente o a
mezzo terzi;
- sostenere, sia sul piano economico che organizzativo, altre Società e/o associazioni sportive dilettantistiche che
svolgono attività sportiva agonistica nell’ambito dei programmi delle Federazioni sportive;
- gestire i rapporti con gli enti pubblici o privati interessati alle attività di cui sopra, anche attraverso
l’acquisizione di nuove concessioni per l’esercizio dell’attività sportiva e ricreativa;
- collaborare con altri enti pubblici e/o privati, ivi compresi a titolo esemplificativo enti scolastici, con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gi scopi e gli intendimenti
L’ Associazione intende affiliarsi alla Federazione Italiana Nuoto e accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e
alle direttive del CIO, del CONI, del CIP e del Dipartimento dello Sport nonché allo statuto e ai regolamenti della Federazione Nuoto e degli altri Organismi sportivi presso i quali provvederà ad affiliarsi, impegnandosi ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti degli Enti sopra indicati dovessero adottare a suo carico,
come pure le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.
L’ Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative e dall’obbligatorietà del bilancio annuale.
L’associazione potrà darsi veste giuridica diversa, allo scopo di realizzare le finalità statutarie.
L’Associazione si impegna inoltre a garantire l’attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell’articolo 16, D.Lgs. 39/2021
Art.4 Soci
Il numero dei Soci è illimitato.
Possono essere Soci della Associazione le persone fisiche e gli enti, con o senza personalità giuridica, che ne condividano le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto. Nel caso di enti, quest’ultimi non possono essere riconosciuti come soci se trattasi di Enti già iscritti nel Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. La qualifica di Socio è intrasmissibile e la quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata. Tutti coloro i quali intendono far parte dell’Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
In caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Il soggetto che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
La validità della qualità di Socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo ed al pagamento della quota associativa.
Il domicilio dei Soci, per tutti i rapporti con l’Associazione, si intende a tutti gli effetti quello comunicato con la domanda di adesione; è onere del Socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.
Gli Associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione né in caso di scioglimento della stessa né in caso di interruzione del rapporto associativo.
Art.5 Diritti e doveri dei Soci
Tutti i Soci hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. Dal momento dell’ammissione, i Soci hanno: a) il diritto a partecipare alle attività associative; b) il diritto di voto per l’approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell’Associazione; c) il diritto di voto per l’approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale; d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali; e) il dovere di rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni; f) il dovere di versare le quote associative e i contributi secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, fermo restando che la quota associativa e la qualità di associato non possono essere trasferite per atto tra vivi o per causa di morte; g) il dovere di difendere in campo sportivo il buon nome dell’Associazione e di osservare le regole dettate dalla Federazione ed organismi ai quali l’Associazione aderisce. h) il dovere di osservare una condotta irreprensibile, conformandosi in particolare ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’Associazione e degli Organismi affilianti presso i quali l’Associazione è stata riconosciuta. La quota sociale è periodicamente versata dal Socio a sostegno economico dell’Associazione; essa non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non è in nessun caso rimborsabile. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell’Assemblea mediante l’esercente la potestà parentale. Il diritto all’elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal Socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
Art.6 Decadenza dei Soci
La qualifica di Socio non è temporanea e perdura fino a che non venga persa per uno dei seguenti motivi: a) per decesso b) per recesso, che deve essere esercitato con dichiarazione scritta presentata al Consiglio Direttivo; c) per decadenza, che consegue al ritardo nel pagamento della quota associativa per un tempo superiore a quello fissato con apposita delibera dal Consiglio Direttivo; d) per radiazione o espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio che abbia compiuto azioni disonorevoli o comunque idonee a recare grave pregiudizio al buon nome dell’Associazione o al perseguimento del fine sociale. Il Socio che per qualsiasi causa abbia cessato di appartenere all’Associazione, non può chiedere la restituzione delle quote versate e non ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del Socio mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l’espulsione o radiazione per i seguenti motivi: - inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; - arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all’Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. Limitatamente ai provvedimenti di sospensione, espulsione o radiazione adottati dal Consiglio Direttivo, è ammesso il ricorso entro trenta giorni alla Assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva
Art.7 Organi Sociali
Gli organi dell’Associazione sono:
l’ Assemblea generale dei soci
il Presidente
il Consiglio Direttivo
l’organo di controllo qualora richiesto dalla legge o deciso dall’assemblea in sede di rinnovo cariche.
Art.8 Assemblea generale dei Soci
L’Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti. La convocazione dell’Assemblea potrà essere richiesta: a) dal Consiglio Direttivo ogni volta che la maggioranza dei membri lo ritenga necessario; b) da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative e che all’atto della richiesta al Consiglio Direttivo ne propongono l’ordine del giorno. La convocazione dell’Assemblea deve avvenire almeno otto( 8 ) giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione e con almeno una delle seguenti modalità: comunicazione scritta agli associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, programmi di messagistica, raccomandata (anche a mano) e nel medesimo termine pubblicata sul sito web sociale ove esistente. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo e nelle modalità atte a garantire la massima partecipazione degli associati. L’Assemblea può avvenire parzialmente o totalmente attraverso mezzi di telecomunicazione, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali, ed è ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota. Le modalità di partecipazione sono definite, di volta in volta, dall’organo amministrativo con la delibera di convocazione assembleare, e devono prevedere sempre che : - vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni; - venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione; - venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti - sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni; - sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all’ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti; In presenza dei suddetti presupposti, l’assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli Soci in regola con il versamento delle quote associative annuali e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Ogni Socio ha diritto a un voto e può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, da un altro membro del Consiglio Direttivo intervenuto all’Assemblea e scelto dalla maggioranza dei presenti. 4 L’Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell’Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche. L’assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un Notaio. Il Presidente dell’Assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione. L’Assemblea straordinaria viene convocata quando se ne ravvisi la necessità o per iniziativa del Presidente, o con decisione del Consiglio Direttivo. La convocazione dell’Assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo, può essere richiesta da un decimo degli associati aventi diritto di voto, i quali dovranno avanzare domanda al Presidente dell’Associazione proponendo l’ordine del giorno. In tal caso l’Assemblea dovrà aver luogo entro 60 giorni dalla richiesta e, laddove il Consiglio Direttivo non vi provveda, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente.
Art.9 Validità delle Assemblee
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. L’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti tre quarti degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. L’Assemblea ordinaria e l’Assemblea straordinaria saranno validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art.10 Assemblea ordinaria
L’Assemblea ordinaria deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio consuntivo e per l’esame del bilancio preventivo. L’Assemblea ordinaria delibera: a) la nomina del presidente e dei componenti del consiglio direttivo previa definizione del loro numero; b) l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo di esercizio; c) sugli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l’attività dell’Associazione e sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti ivi compresi i modelli organizzativi; d) sulla nomina e revoca, qualora previsto, dei componenti dell’organo di controllo; e) sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; f) sul diniego di ammissione del Socio o sulle determine di esclusione eventualmente impugnate; g) in merito all’individuazione delle attività diverse che possono essere svolte dall’Associazione nei limiti consentiti dalla legge; h) delibera in merito l’approvazione dei regolamenti sociali ivi compresi i modelli organizzativi di cui al comma 2, articolo 16, D.Lgs. 36/2021; i) sull’ordine del giorno, mozioni e ogni altra materia a essa riservata dalla legge o dal presente statuto; j) su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione che non rientrino nella competenza dell’Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo. L’Assemblea ordinaria può essere convocata anche su richiesta al Consiglio Direttivo di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; qualora il Consiglio Direttivo non dovesse provvedere alla convocazione, questa può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente.
Art.11 Assemblea straordinaria
L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
a) approvazione e adeguamento dello statuto sociale
b) scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione
c) modifica della veste giuridica in società sportiva nonché operazioni di fusioni e incorporazioni societarie qualora
necessarie per l’ampliamento delle attività statutarie;
L’Assemblea straordinaria può essere richiesta anche da almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto in regola con il pagamento delle quote associative, i quali dovranno avanzare domanda al Presidente dell’Associazione proponendo l’ordine del giorno. In tal caso l’Assemblea dovrà aver luogo entro 60 giorni dalla richiesta e, laddove gli amministratori non vi provvedano, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente.
Art.12 Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 3 ad un massimo di 8 membri, ivi compreso il Presidente. Il Consiglio Direttivo può nominare nel proprio ambito un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere; queste ultime due cariche possono essere ricoperte dalla stessa persona. Potranno essere riconosciuti dei rimborsi spese e dei compensi a coloro che svolgono uno specifico incarico tecnico, organizzativo o amministrativo nell’ambito delle attività sociali e comunque nei limiti delle normative vigenti. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni. Ai membri del Consiglio Direttivo è fatto divieto di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP. Costituisce motivo di decadenza dalla carica di membro del Consiglio Direttivo: a) aver riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi; b) siano stati assoggettati da parte del CONI, del CIP o di un qualsiasi altro Organismo sportivo da questi ultimi riconosciuto, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno; c) essere in condizioni di incompatibilità previste dalla legge per il settore sportivo dilettantistico. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà dei consiglieri. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso, di parità prevarrà il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo potrà avere luogo altresì in videoconferenza con le medesime modalità previste per l’Assemblea dei Soci. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
Art.13 Compiti del Consiglio Direttivo
Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria dell’Associazione, compiendo tutti gli atti
previsti dalla legge e dal presente statuto che ritenga necessari per il conseguimento delle finalità associative.
Il Consiglio Direttivo ha in particolare il compito di:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) redigere il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo da sottoporre all’Assemblea;
c) convocare le assemblee dei soci;
d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi alla attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei
soci;
e) attuare le finalità previste dallo statuto e le delibere prese dall’Assemblea dei soci;
f) affidare a singoli consiglieri la responsabilità di singole attività sportive, amministrative o gestionali, precisando
comunque che in caso di divergenze le decisioni del Consiglio Direttivo prevalgono sempre su quelle dei consiglieri delegati;
g) adottare i provvedimenti disciplinari previsti dall’art. 6 dello Statuto.
h) redigere le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici
di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di
discriminazione prevista dal D.Lgs 11 aprile 2006, n.198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali,
disabilità, età o orientamento sessuale. Le linee guida devono essere elaborate con validità quadriennale (D.Lgs
39/2021 art. 16).
i) nominare il responsabile della protezione dei minori (Responsabile Safe Guarding) di cui all’articolo 33, comma 6,
D.Lgs. 36/2021
Art.14 Presidente
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e può sottoscrivere qualsiasi atto e compiere qualsiasi operazione in nome e per conto dell’Associazione, nel rispetto delle delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci. In caso di urgenza che non consenta la tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell’Associazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo. In caso di sua assenza od impedimento egli è sostituito dal Vicepresidente. In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente i compiti e le funzioni dello stesso saranno svolti dal Vicepresidente il quale opererà unitamente al Consiglio Direttivo per l’attuazione delle attività previste per tale fattispecie al successivo articolo 16.
Art.15 Vicepresidente e Segretario
Il Vicepresidente ha le seguenti funzioni:
a) sostituire nelle funzioni il Presidente in caso di sua assenza o impedimento;
b) subentrare al Presidente nei casi previsti dallo Statuto sociale;
c) svolgere ogni altra funzione allo stesso delegata dal Presidente e dal Consiglio direttivo.
Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal
Vicepresidente o dal Tesoriere.
Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzioni
alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, segue le procedure di tesseramento dei soci e attende alla
corrispondenza.
Il Consiglio Direttivo può nominare nel suo ambito un Tesoriere a cui conferire i seguenti compiti:
- provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal consiglio direttivo e
predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a incassare e liquidare le spese
verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento;
- presiedere alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione provvedendo al corretto svolgimento
degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio
Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.
Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano
attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero
nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a
rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente.
Art.16 Dimissioni e decadenza
Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, l’organo di amministrazione proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per sostituire i mancanti che resteranno in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo. Le dimissioni o l’impedimento definitivo del Presidente comportano la decadenza immediata dell’intero Consiglio Direttivo. I compiti e le funzioni del Presidente, in tal caso, saranno svolti dal Vicepresidente, il quale opererà unitamente al Consiglio Direttivo uscente fino alla convocazione dell’Assemblea dei soci da convocarsi entro 30 giorni dalla intervenuta decadenza per provvedere alla nomina del Presidente e del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo dovrà inoltre considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla intervenuta decadenza l’Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto
Art.17 Organo di controllo
L’organo di controllo, se previsto per legge o nominato per scelta dell’Assemblea, può essere sia monocratico che collegiale e resta in carica 3 anni. Controlla l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto. Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti. Per quanto compatibile con il presente statuto si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e ss, cod. civ.
Art.18 Collaboratori e Volontari
I lavoratori sportivi dell’Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell’articolo 25, D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell’impresa. Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, D.Lgs. 36/2021. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l’articolo 37, D.Lgs. 36/2021. L’Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell’articolo 30, D.Lgs. 36/2021. Ricorrendone i presupposti, l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’articolo 409, comma 1, n. 3, cod. civ.. Per quest’ultima si applica l’eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015. L’Associazione può avvalersi della collaborazione di volontari purché non siano retribuite in alcun modo, fatti salvi i rimborsi previsti dalla normativa di legge vigente in materia, ed erogabili con le modalità e nei limiti da questa stabiliti.
Art.19 Tesserati
1. I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte delle Federazioni o Enti Sportivi a cui l’Associazione è affiliata e sono
rappresentati da:
a) atleti;
b) dirigenti sociali e soci di società affiliate;
c) giudici/arbitri;
d) dirigenti;
e) tecnici, istruttori ;
f) altri tesserati alle Federazioni ed Enti a cui l’Associazione è Affiliata;
2. L’Associazione, con l’affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per
l’esercizio dello sport praticati, con le stesse modalità previste per i propri Soci.
3. I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui l’Associazione è affiliata, in analogia con i Soci della Associazione,
dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all’utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell’attività
sportiva, formativa, didattica e promozionale.
4. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di eta' non puo' essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.
5. Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III – Capo I –
artt. 15 e 16 D.Lgs. 36/2021
Art.20 Bilancio
La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria. Il Consiglio Direttivo redige i bilanci dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione Assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’Associazione nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Il bilancio preventivo deve informare sugli impegni che si prevede che l’associazione sosterrà nell’esercizio successivo a quello appena chiuso e sulle risorse che si utilizzeranno per farvi fronte. Insieme alla convocazione dell’Assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.
Art.21 Anno sociale
L’anno sociale inizia 1° gennaio e termina il 31° dicembre di ciascun anno.
Art.22 Entrate
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dalle quote associative dei soci;
b) da tutti gli introiti che possono provenire all’Associazione dallo svolgimento delle sue attività sociali, istituzionali
e ricreative;
c) da eventuali rendite patrimoniali;
d) contributi pubblici e privati;
e) da ogni altra entrata che possa concorrere a vantaggio dell’associazione purché non in contrasto con le finalità sociali.
Art.23 Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) da tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione, anche in seguito a successioni lasciti e donazioni;
b) dai trofei vinti dall’Associazione.
È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve o capitale durante
la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. È inoltre vietata la
distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati,
lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi
altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
Art.24 Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria. L’Assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, nominerà uno o più liquidatori e delibererà dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto a favore di altra associazione con finalità sportive, in ottemperanza a quanto disposto dal 7.1 lettera h D.Lgs 36/2021, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art.25 Clausola compromissoria
Tutte le controversie sorte tra i Soci oppure tra i Soci e l’Associazione, gli organi sociali o i liquidatori, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, dovranno essere risolte da un arbitro unico nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti o dell’Ordine degli Avvocati del Distretto nel cui ambito ha sede la Associazione, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. La sede dell’arbitrato è stabilita, nell’ambito della Provincia in cui ha sede la Società, dall’arbitro nominato. L’arbitro procede in via irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura e decide secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina, pronunciandosi anche sulle spese dell’arbitrato. La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero e alle controversie che in base agli Statuti delle Federazioni sportive e/o Enti di Promozione sportiva a cui la Società partecipa sono demandate a specifici organi di composizione delle liti.
Art.26 Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e degli Enti di Promozione Sportiva a cui la Associazione sarà affiliata ed in via residuale le norme del Codice Civile e le Leggi speciali in materia.
Il presente statuto, aggiornato alla normativa vigente art.7 e ss. D.Lgs. 36/2021 è stato approvato dall’Assemblea straordinaria dei soci tenutasi in Cagliari in data 24.06.2024.
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